Domande Frequenti
Domande Generali
Che cosa è la vendita diretta?
La vendita diretta dei prodotti agricoli è l’attività di commercializzazione dei prodotti derivanti dalla produzione agricola da parte del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo.
Cosa deve fare chi intende avviare tale tipo di attività?
Chi intende avviare tale tipo di attività, deve presentare la notifica ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, presso lo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE). Nel documento devono essere presenti le generalità del richiedente, le modalità di vendita, il tipo di prodotti, la locazione dell’azienda, l’iscrizione al registro delle imprese.
Chi può fare vendita diretta?
- imprenditori agricoli singoli e associati di cui all’articolo 2135 del Codice civile;
- coltivatori diretti singoli e associati di cui all’articolo 2083 del Codice civile.
A chi è vietato?
Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività.
Dove possono essere venduti i prodotti?
- Consumo presso l’azienda;
- Vendita diretta nell’intero territorio regionale:
- in aree aperte al pubblico;
- nei Mercati rionali;
- in forma itinerante i tramite commercio elettronico.
Quali devono essere i requisiti da rispettare?
Gli obblighi che un’azienda agricola deve necessariamente rispettare, riguardano l’adeguamento e il rispetto delle norme igienico sanitarie.
Quali devono essere le caratteristiche e tipologie dei locali?
Fare riferimento alle procedure indicate dall’ufficio SUAPE di competenza.
Possono essere venduti anche prodotti derivati o di terzi?
Nelle lavorazioni e trasformazioni possono essere utilizzati spezie e ingredienti minimi non prodotti in azienda. Quindi, possono essere venduti anche i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa. Inoltre, possono essere venduti anche prodotti di terzi purché la vendita diretta di tali prodotti non superi il 49% del totale venduto.
Normative di riferimento
Sull’igiene e sanità:
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Vedi PDF cliccando qui.
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari. Vedi PDF cliccando qui.
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale. Vedi PDF cliccando qui.
Sulla vendita diretta:
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 4 comma 1, sull’orientamento e modernizzazione del settore agricolo. Vedi PDF cliccando qui.
- Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 26, sulla lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di prodotti agricoli aziendali. Vedi PDF cliccando qui.